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IN VIGORE IL TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO Entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro del 09 aprile 2008 in vigore dal 15 maggio 2008) che sostituisce, tra gli altri, anche il D. Lgs. 626/94 e s.m.i., armonizza le prescrizioni e le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici. Per Testo Unico Sicurezza Lavoro si intende l'insieme di norme comprese nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che riunisce e armonizza le disposizioni contenute in alcune precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso.Con questo decreto legislativo che dà attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si compie un ulteriore passo avanti verso una più efficace azione per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro.Il nuovo testo normativo è stato concepito per semplificare la materia della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia, riunendo e armonizzandone le norme, contenute in molteplici disposti succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, nonché per aggiornare le medesime norme all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.Nel nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro, è prevista l'abrogazione, con differenti modalità temporali, delle seguenti norme: - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248;
- artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
Il D.Lgs 81/2008 si compone dei seguenti titoli: Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali); Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni); Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche); Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni); Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni); Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni); Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni); Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni); Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni); Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni); Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni); Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale; Titolo XIII (art. 304 - 306) - Disposizioni finali . |
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